Albert Einstein
Preventivi
Argomenti:
- Risarcimento danni
- Lavoro
- Consapevolezza digitale
- Procedura civile
- Successioni
- Circolazione stradale
- Infortunio in itinere
- e molto altro...
Cerca:
Recapiti
Avv. Renato SavoiaVia Diaz 11
37121 Verona
NON SI EFFETTUANO CONSULENZE GRATUITE
Tel +39 045 21030899
Webmail
Fax +39 045 21090404
C.F.: SVARNT75A06L781I
P.IVA: 03826270237
Polizza professionale
TOKYO MARINE HCC22-W0086360
ENGLISH SPEAKING
La responsabilità aquiliana del gestore degli impianti sciistici per la condotta altrui sussiste solo se aveva ignorato le segnalazioni
Materia: Cassazione - Fonte: Diritto & Giustizia - 23.10.2014 Condividi su Facebook |
La responsabilità contrattuale del gestore non può essere estesa a tal punto da comprendere i danni causati a terzi dalla condotta non appropriata di alcuni utenti. D'altra parte, per affermare la responsabilità extracontrattuale del gestore stesso occorre la prova dell'omissione colpevole della segnalazione, effettuata da terzi, della condotta pericolosa, antecedentemente allo scontro. Lo ha stabilito la Terza Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22344, depositata il 22 ottobre 2014. La vicenda. Una sciatrice rimasta gravemente lesa (postumi invalidanti nella misura dell'85-90% e perdita totale della... (il pezzo prosegue su DirittoGiustizia)